IMU 2022 – SALDO

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Le scadenze dell’Imposta IMU sono così stabilite :

– PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2022

– SECONDA RATA A SALDO : 16 DICEMBRE 2022

 

La Legge di  Bilancio 2022 (Legge 234/2021), comma 743 dell’articolo 1 per i pensionati esteri titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia,  prevede la riduzione del 62,50% dell’IMU, da  applicare  sull’unica unità immobiliare – purché non locata o data in comodato d’uso – posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

 

ABITAZIONE PRINCIPALE – CONIUGI CON RESIDENZE DISTINTE (art. 5-decies del Dl 146/2021, convertito nella Legge 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi – siti nello stesso comune oppure in comuni diversi – l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per UN SOLO IMMOBILE, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. In capo al soggetto passivo grava l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU. Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla “ESENZIONE” e riportare nello spazio dedicato alle “annotazioni” la seguente frase “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b) della Legge n. 160/2019. La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.

ESENZIONE IMMOBILI CAT. D3 (art. 78, comma 1, lettera d, e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022 così come per il saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori della attività ivi esercitate.

BENI MERCE  A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU.

 

Con deliberazione di C.C. n. 13 del 26/05/2022 sono state confermate le seguenti aliquote:

 

 

TIPOLOGIA IMPONIBILIE ALIQUOTA
Abitazione principali cat.  A/1, A/8 e A/9 e pertinenze nella misura massima di un’unità per categoria C/2, C/6 e C/7

 

6,00 per mille

Fabbricati concessi in uso gratuito dal possessore ai figli e/o dai figli ai genitori e relativa pertinenza C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità per categoria purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica (dietro apposita dichiarazione da presentare all’ufficio tributi)

 

7,30 per mille

 

 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati all’impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

ESENTI DAL 1 GENNAIO 2022

ART. 1, COMMA 751 LEGGE 160/2019

OBBLIGO DICHIARATIVO A PENA DI DECANDENZA

Fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad esclusione della Categoria D/10 10,20 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti ed aree edificabili 10,20 per mille
Terreni agricoli 7,90 per mille

 

Confermata la detrazione di euro 200,00 per l’abitazione principale dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011.

(categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenza nella misura massima di un’unità per categoria C/2, C/6 e C/7).

 

 

 

TABELLA RELATIVA AI VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DEL CALCOLO IMU ANNO 2022 DELIBERA G.C. N. 28 DEL 13/04/2022

 

DESTINAZIONE PGT VALORI MINIMI

 

NAF

– Tessuto di interesse storico, artistico ed architettonico

 

€/mq  175,00

 

AMBITI CONSOLIDATI RESIDENZIALI

 

– Tessuto prevalentemente residenziale a media e alta densità

– Tessuto prevalentemente residenziale a bassa densità

– PA ZUCCHI

– ATR 3 / ATR 5

 

 

 

€/mq 140,00

 

AMBITI CONSOLIDATI PRODUTTIVO

– Tessuto produttivo

– Tessuto produttivo RIR

 

 

€/mq 90,00

 

AMBITI MONOFUNZIONALI

– Aree e insediamenti a destinazione terziaria e commerciale

 

 

€/mq 145,00

 

AMBITI CONFORMATI A PIANO ATTUATIVO RESIDENZIALE

– PAC 1 / PAC 2 / PAC 3 / PAC 4

– PCC1

– ATR 1 / ATR 2 /ATR 4 /ATR 6

– Piano attuativo approvato non convenzionato

 

 

€/mq 105,00

 

AMBITI CONFORMATI A PIANO ATTUATIVO PRODUTTIVA

– PLP1 / PLP2 / PLP

-PCC2

– ATP 1

– PAR 1

– SUAP – PROD.

€/mq 75,00

 

Nel caso di terreni con particolari vincoli (servitù di elettrodotti, oleodotti e metanodotti che determinano l’inedificabilità sopra e sotto l’impianto e fasce di rispetto, linee di arretramento dell’edificazione ecc.) l’importo, solo per la parte soggetta a vincolo, verrà ridotta del 20%

 

SOGGETTI PASSIVI

 

I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

 

E’ soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

 

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

 

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO REGISTRATO

 

Le abitazioni concesse in uso gratuito possono scontare la riduzioni del 50% della base imponibile purché siano rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

– L’abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in categoria A/1, A/8 e A/9;

– L’abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitore – figlio/figlio – genitore) che la utilizza come abitazione principale;

– il comodatario deve utilizzare l’immobile in comodato come abitazione principale;

– il comodante può avere al massimo un altro immobile in Italia (oltre all’abitazione principale), nello stesso comune in cui ha la residenza e la dimora, e utilizzato dal comodatario come abitazione principale;

– il comodatario non deve essere comproprietario dell’immobile oggetto del comodato

– il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

 

Il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni  dalla sottoscrizione  e pertanto per ottenere il beneficio dal 01/01/2022 la registrazione doveva essere fatta entro il 20 gennaio 2022.

La legge di bilancio n. 160/2019 al comma 747 ha esteso il beneficio del comodato gratuito in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

I contratti di comodato gratuito registrati negli anni precedenti sono validi anche per gli anni successivi senza ulteriori registrazioni e adempimenti.

 

QUOTA DI IMPOSTA A FAVORE DELLO STATO

 

La Legge n. 160/2019 stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

 

Di conseguenza:

 

Per gli immobili classificati nel gruppo catastale D

– la quota d’imposta calcolata allo 0,76% deve essere versata allo Stato;

– la differenza con l’aliquota deliberata dal Comune spetta al Comune medesimo

Per gli immobili diversi da quelli in categoria D – l’intero ammontare dell’imposta dovuta deve essere versata al Comune.

 

La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d’imposta dovuta al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21 maggio 2013:

  • 3925 denominato IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato
  • 3930 denominato IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune.

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO

 

I versamenti dovranno essere effettuati tramite modello F24 disponibile presso banche, uffici postali, sito internet del Comune e dell’Agenzia delle Entrate.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo complessivamente dovuto dai contribuenti risulta pari o inferiore a € 12,00 (euro dodici) annui.

 

CODICI PER VERSAMENTO  IMU CON F24:

Tipologia Immobile Quota Comune Quota Stato
Abitazione principale (A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 3912
Altri fabbricati 3918
Aree fabbricabili 3916
Terreni Agricoli 3914
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D (versamenti con modello F24) 3930 3925
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (bene merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

 

NON DOVUTA

 

IL CODICE ENTE DEL COMUNE DI OSSONA E’:  G181

Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il codice catastale del Comune G181.

 

 

PAGAMENTO PER I RESIDENTI ALL’ESTERO

L’IMU è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, possiedono in Italia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc).

In alternativa all’utilizzo del modello F24, i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l’Imu nei modi seguenti:

  1. a) per la quota spettante al comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico bancario sul conto di tesoreria presso Banca Popolare di Milano utilizzando il codice IBAN IBAN: IT78J0503433510000000007016;
  2. b) per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice Iban IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al comune per i successivi controlli. Come causale dei versamenti devono essere indicati: il codice fiscale o la partita Iva del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; la sigla “Imu”, il nome del comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012; l’annualità di riferimento; l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.

 

 

SPORTELLO IMU

 

SUL SITO ISTITUZIONALE www.comunediossona.it E’ATTIVO IL SERVIZIO ON LINE PER IL CALCOLO DELL’IMU CON COMPILAZIONE AUTOMATICA DEL MODELLO F24.

 

L’UFFICIO TRIBUTI E’ A DISPOSIZIONE PER I CITTADINI DI ETA’ SUPERIORE AI 65 ANNI PER L’ATTIVITA’ DI CALCOLO E STAMPA DEI MODELLI DI PAGAMENTO.

 

-TELEFONO 029010003 INTERNO 3 

– mail:tributi@comunediossona.it

 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

– LUNEDI’ – MERCOLEDI’- VENERDI’  dalle ore 9.00 alle ore 12.00

 

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