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il programma per il calcolo dell' ICI.
E'
abolita l’ICI
sull’abitazione principale (ad eccezione di
quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9)
l’immobile in cui il contribuente ha la
residenza anagrafica (D. Lgs. 504/92 e s.m.i.)
e sulle sue pertinenze (box, cantine e
rustici). L’esenzione coinvolge anche le
abitazioni e le pertinenze concesse in uso
gratuito ai parenti in linea retta e
collaterale fino al terzo grado, al coniuge,
(ancorché separato o divorziato), agli affini
entro il secondo grado e da questi utilizzati
come dimora abituale attestata da residenza
anagrafica.
REGOLAMENTO COMUNALE (*.pdf)