Titolo 1
Principi costitutivi
Art. 1
- Autonomia del Comune
1. Il
Comune di Ossona determina in modo autonomo il proprio indirizzo
politico-amministrativo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi
generali della Repubblica.
2. Il
presente Statuto stabilisce le forme e le modalità attraverso cui si
realizza l’autogoverno della comunità di Ossona e detta le norme
fondamentali relative all’organizzazione ed allo svolgimento
dell’azione del Comune.
Art. 2
- Territorio
1. Il
Comune di Ossona comprende il territorio individuato sulla tavola
allegata al presente Statuto sub A.
2. Il
Comune è costituito dal capoluogo Ossona e dalla frazione Asmonte.
3. Il
Comune, parte organica del sistema delle autonomie locali e
regionali d’Europa, partecipa alle iniziative di cooperazione
internazionali e attua le più ampie forme di educazione alla pace,
al fine di contribuire ad una migliore conoscenza tra i popoli ed al
superamento degli squilibri attualmente esistenti.
Art. 3
– Funzioni e finalità
1. Il
Comune di Ossona rappresenta e cura la generalità degli interessi
della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso
civile, sociale ed economico.
2. Spettano
al Comune tutte le funzioni che riguardano la popolazione ed il
territorio comunale salvo quelle espressamente attribuite dalla
legge ad altri soggetti. Il Comune è titolare, secondo i principio
di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle
leggi dello Stato e della Regione.
3. Nell’esercizio
delle proprie funzioni, il Comune di Ossona si propone le seguenti
finalità:
a) promuove
il riconoscimento dei valori e del ruolo della propria comunità nei
rapporti con gli enti pubblici e privati a livello locale, regionale
nazionale, sollecitando interventi a mezzo di programmi, di
sovvenzioni, di discipline speciale anche di tipo legislativo;
b) promuove
il recupero e la valorizzazione delle tradizioni culturali e sociali
locali, senza pregiudizio per la condizione individuale e nel
rispetto dei valori di cui ogni persona è portatrice;
c) concorrere
a garantire, nell’ambito delle proprie competenze, il diritto alla
salute;
d) tutelare
e sviluppare le risorse naturali, ambientali, storiche, edilizie;
e) sostenere
le attività economiche proprie della comunità e promuovere lo
sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
f) assumere
tutte le iniziative e svolgere tutte le attività necessarie od utili
al soddisfacimento dei bisogni della propria comunità,
all’affermazione dei valori della solidarietà, della pace e della
uguaglianza, delle opportunità, allo sviluppo della persona umana in
tutte le sue espressioni;
g) valorizzare
e sostenere le libere associazioni ed organizzazioni, anche
religiose, operanti sul territorio comunale e promuovere forme di
collaborazione con dette associazioni ed organizzazioni per lo
svolgimento di attività e servizi comunali;
h) garantire
la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte
della comunità, favorendola concretamente, istituendo negli ambiti
idonei programmi di educazione civica ed amministrativa;
i) favorire
processi di socializzazione garantendo alla propria comunità spazi
ed occasioni di incontro e di reciproca conoscenza;
l) segnalare e premiare con
riconoscimenti pubblici i singoli o le associazioni che
distinguendosi per spirito civico, di solidarietà ed
intraprendenza si propongono alla comunità come validi e positivi
esempi;
m) favorire forme di collaborazione
con altri Comuni e con la Provincia per lo svolgimento di attività e
servizi determinati.
Art. 4 – Principi fondamentali
dell’attività amministrativa.
1. L’attività
amministrativa del Comune è retta da criteri di economicità, di
efficacia, di imparzialità e di trasparenza, secondo le modalità
previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
Art. 5
– Stemma e gonfalone
1. Il
Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, riprodotti
sulla tavola allegata al presente Statuto sub B.
2. Sono
vietati l’uso e la riproduzione dei suddetti segni distintivi da
parte di soggetti diversi dal Comune.
Art. 6
– Albo Pretorio
1. Il
Comune ha un albo pretorio, in luogo facilmente accessibile al
pubblico, ove sono pubblicati tutti gli atti e gli avvisi che, a
norma di legge di regolamento o di presente Statuto, devono essere
riportati a conoscenza del pubblico.
2. La
pubblicazione all’albo pretorio deve garantire la lettura integrale
degli atti.
3. Le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta devono essere pubblicate
all’albo pretorio, almeno per estratto contenente il riassunto della
parte narrativa e l’integrale parte dispositiva, salvo specifiche
disposizioni di legge.
4. Il
Segretario cura l’affissione degli atti di cui ai commi precedenti
avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne
certifica l’avvenuta pubblicazione.
Titolo
II
Ordinamento istituzionale
Art. 7
– Organi
1.
Sono organi del Comune il Consiglio,
la Giunta ed il Sindaco. E’ organo burocratico il Segretario.
Capo I
Consiglio
Art. 8
– Competenze
1. Il
Consiglio determina l’indirizzo politico-amministrativo del Comune e
controlla l’attuazione del medesimo nelle forme e con le modalità
previste dalla legge, dal presente Statuto, dei regolamenti ovvero
stabilite dallo stesso Consiglio.
2. Il
Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali
individuati dalla legge l. 8 giugno 1990, n. 142, dalle disposizioni
normative della stessa richiamate nonché dalle disposizioni di
modifica espressa dalla medesima legge .
3. Gli
atti fondamentali di competenza del Consiglio non possono essere
adottati da altri organi del Comune nemmeno per la delega del
Consiglio medesimo od in via d’urgenza, salvo quelle attinenti alle
variazioni ed alle storni di bilancio da sottoporre d ratifica del
Consiglio nel sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 9
– Elezione, composizione e durata in carica
1. L’elezione
del Consiglio, la sua durata n carica ed il numero dei consiglieri
sono disciplinati dalla legge.
Art.
10 – Consiglieri
1. L’entrata
in carica, la cessazione della carica e la posizione giuridica del
consiglieri è regolata dalla legge.
Art.
11 – Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I
consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio
ed a quelle delle commissioni consiliari delle quali fanno parte. Il
Consigliere che non partecipa a n. 3 sedute consecutive del
Consiglio senza congrua motivazione decade dalla carica. A tale
riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento
dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede
con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della l. 241/90, a
comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere
ha facoltà di far valere le cause giustificative dell’assenza,
nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il
termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può
essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento.
Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina e infine
delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative
presentate da parte del consigliere interessato.
2. I
Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali nonché
dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti dal Comune, tutte le
notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento
del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi stabiliti
dalla legge.
3. L’esercizio
del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito
Regolamento.
4. I
Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta
alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di formulate
interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure
stabilite dal presente Statuto e dal regolamento interno del
Consiglio Comunale.
5. I
Consiglieri devono comunicare, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di cui al precedente comma, i redditi posseduti
all’inizio ed alla fine del mandato. Tali comunicazioni sono
pubblicate all’albo pretorio nel termine di cui al precedente primo
comma.
Art.
12 – Gruppi consiliari
1. I
consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo le modalità
previste dal regolamento interno del Consiglio. Qualora non si
eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione dei gruppi
consiliari, i capigruppo si individuano nei consiglieri, non
componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di
voti per ogni lista o, nel caso di parità di voti, nei consiglieri
più anziani di età.
2. Il
regolamento interno del Consiglio può prevedere la conferenza dei
capigruppo e le relative attribuzioni.
3. Per
costituire un gruppo consiliare è sufficiente un solo consigliere.
Art.
13 – Commissioni consiliari
1. Il
Consiglio può istituire nel suo seno commissioni permanenti,
temporanee e speciali; può altresì istituire commissioni composte
anche da soggetti non appartenenti al Consiglio.
2. Il
regolamento interno del Consiglio disciplina la composizione, le
materie di competenza, le modalità di funzionamento e la pubblicità
dei lavori delle suddette commissioni.
3. Il
Sindaco e gli assessori non fanno parte delle Commissioni
consiliari, ma sono tenuti a partecipare ai lavori delle stesse,
senza diritto di voto, ogni qualvolta lo richieda la maggioranza
assoluta dei componenti assegnati alle commissioni medesime.
Art.
14 – Sessioni
1. Il Consiglio si riunisce in
sessioni ordinarie e straordinarie
2.
Il Consiglio si riunisce in sessione
ordinaria per deliberare il bilancio di previsione, il conto
consuntivo, lo statuto e le sue modificazioni, il piano regolatore
ed il relativo programma pluriennale di attuazione e le loro
modificazioni.
3. Il
Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per deliberare gli
atti fondamentali diversi da quelli indicati al precedente comma.
Art.
15 – Convocazioni, ordine del giorno e presidenza delle sedute
1. Il
Consiglio è convocato dal Sindaco che ne presiede le sedute, secondo
le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento interno del
Consiglio medesimo.
2. La
prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro
il termine di dieci giorni dalla convocazione. La seduta è convocata
e presieduta dal Sindaco neoeletto. Nella stessa seduta il Sindaco
comunica al Consiglio Comunale l’intervenuta nomina del Vice Sindaco
e degli altri componenti della Giunta.
2/bis. Il Consiglio provvede nella
prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il
Sindaco, esaminando le cause di ineleggibilità ed incompatibilità
ai sensi e per gli affetti dell’art. 75 t.u. approvato con il d.P.R.
16 maggio 1960, n. 570.
2/ter Il Sindaco, sentita la Giunta,
presenta entro venti giorni le linee programmatiche relative alle
azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato, che vengono
approvate con voto palese e maggioranza assoluta dai consiglieri
assegnati.
Con cadenza annuale il Consiglio
provvede in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di
tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque
entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio
provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con
adeguamenti strutturali o modiciche, le linee programmatiche, sulla
base delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
Al termine del mandato
politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare
il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di
realizzazione delle linee programmatiche. Deto documento è
sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di
realizzazione degli interventi previsti.
2/quater Gli adempimenti previsti dal
primo comma, in caso di dimissioni per impedimento permanente,
rimozione, decadenza o decesso del Sindaco sino all’elezione del
nuovo Consiglio e nel caso di assenza o di impedimento temporaneo
dello stesso, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della
funzione adottate ai sensi dell’art. 15 comma 4-bis della l. 19
marzo 1990 n. 55, come modificato dall’art. 1 della l. 18 gennaio
1992, n. 16, sono assolti dal Vice Sindaco.
3.
Il Sindaco è tenuto a riunire il
Consiglio Comunale quando lo richieda un quinto dei Consiglieri. In
tali casi, la riunione del Consiglio deve aver luogo entro venti
giorni dalla presentazione della richiesta purché la stessa sia
accompagnata da una proposta di deliberazione ovvero, per i soli
consiglieri, da una mozione, corredate degli atti di cui al
successivo comma. Entro
il predetto termine, il Sindaco è comunque tenuto a comunicare in
forma scritta ai richiedenti le ragioni che non consentono la
convocazione.
4. Il
Sindaco formula l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio
inserendovi solo gli argomenti per i quali sia già stata presentata
almeno una proposta di deliberazione od una mozione, corredate degli
allegati e di tutti i documenti necessari al loro esame. Detti atti
sono ricevuti dal Segretario che ne cura la trasmissione al Sindaco.
5. L’avviso
di convocazione, con l’elenco degli oggetti da trattare, deve essere
consegnato ai consiglieri almeno cinque e tre giorni prima di quello
stabilito per la prima seduta, rispettivamente per le sessioni
ordinarie e per quelle straordinarie. Almeno 24 ore prima della
adunanza per i casi d’urgenza e per gli oggetti da trattarsi in
aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno.
Art.
16 – Validità delle sedute
1. Il
regolamento disciplina il numero dei consiglieri necessario per la
validità delle sedute.
2. Nel
numero necessario a rendere valide le sedute si computano anche i
consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto; non si computano
invece i consiglieri che escono dall’aula consiliare prima della
votazione e quelli che sono obbligati ad astenersi dal prendere
parte alle deliberazioni, i quali sono tenuti ad allontanarsi
dall’aula consiliare prima dell’inizio della discussione.
2/bis. Nel computo del numero dei
componenti del Consiglio necessario per la validità della seduta non
si considera il Sindaco.
Art.
17 – Deliberazioni
1. Il
Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei presenti, salvo i casi per i quali la legge od il presente
Statuto prevedano una diversa maggioranza.
2. Le
votazioni hanno luogo a scrutinio palese nelle forme previste dal
regolamento interno del Consiglio. Si assumono a scrutinio segreto
le sole deliberazioni che comportano giudizi o valutazioni
concernenti qualità soggettive o comportamenti di persone.
3. Le
proposte di deliberazione riguardante gli argomenti ricompresi
nell’ordine del giorno delle sedute sono depositate nell’ufficio di
Segreteria, con i relativi allegati e tutti i documenti necessari al
lor esame, il giorno successivo a quello di notificazione
dell’avviso di convocazione; entro lo stesso termine devono essere
depositate le mozioni inserite nell’ordine del giorno.
4. Le
proposte di emendamento o eventuali controproposte di deliberazione
sono sottoposte a votazioni solo se depositate nell’ufficio di
Segreteria, con i relativi allegati ed i documenti necessari al loro
esame, almeno due giorni prima della seduta.
5. Nell’ipotesi
di convocazione d’urgenza del Consiglio, le proposte di
deliberazione devono essere depositate nell’ufficio di Segreteria
prima dell’inizio della seduta. In tal caso, gli emendamenti alle
proposte di deliberazione e le controproposte di deliberazione
possono essere presentati durante la seduta.
6. Le
mozioni possono essere presentate anche nel corso della seduta,
purché attinenti ai punti dell’ordine del giorno o relativa a fatti
sopravvenuti alla notificazione dell’avviso di convocazione.
7. Le
proposte di deliberazione possono essere presentate dalla Giunta, da
ciascun consigliere, da almeno trecento cittadini iscritti nelle
liste elettorali. Le
proposte di emendamento, le controproposte di deliberazione e le
mozioni possono essere presentate esclusivamente
dalla Giunta e da ciascun consigliere.
8. Le
deliberazioni che comportano modifica o revoca di precedenti
deliberazioni che siano divenute esecutive si hanno come non
avvenute ove non facciano menzione della modifica o della revoca.
Art.
18 – Verbalizzazione delle sedute
1. I
processi verbali delle sedute del Consiglio sono stesi dal
Segretario e devono indicare i punti principali delle discussioni ed
il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta.
2. Ogni
consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo
voto e dei motivi del medesimo.
3. I
processi verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal
Segretario e sono approvati dal Consiglio.
4. Le
modalità di approvazione dei processi verbali e delle eventuali
rettificazioni degli stessi sono stabilite dal regolamento interno
del Consiglio.
Art.
19 – Funzionamento del Consiglio
1. Il
Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei
propri lavori e dei quelli delle commissioni permanenti,
straordinarie, temporanee e speciali.
2. Il
regolamento disciplina altresì l’esercizio delle potestà delle
funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statuari e
perseguendo l’obietivo dell’efficienza decisionale.
3. Il
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle
commissioni consiliari prevede in particolare:
a) i
termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della
consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte
dei consiglieri;
b) le
modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
c) la
formazione dei gruppi consiliari e l’istituzione della conferenza
dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di
coordinamento dei lavori del Consiglio;
d) le
modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle
deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
e) le
materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda
convocazione, se non con l’intervento di almeno la metà dei
Consiglieri assegnati;
f) le
modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo
politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni
consiliari.
Capo II
Giunta
Art.
20 – Competenze
1. La
Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed
opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La
Giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati
dalla legge al Consiglio e che non entrino nelle competenze previste
dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario o di
responsabili di uffici e servizi, collabora con il Sindaco
nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce
annualmente al Consiglio sulle proprie attività e svolge attività
propositiva a di impulso nei confronti dello stesso.
Rientra
altresì nelle competenze della Giunta Comunale l’adozione del
Regolamento degli uffici e dei servizi.
Art.
21 – Composizione
1. La
Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di n. 6 assessori (tra
cui il Vice Sindaco).
2. N.
2 assessori possono essere nominati tra i cittadini non appartenenti
al Consiglio, purché elettori e in possesso di riconosciuti
requisiti di prestigio e competenza gestionale, con l’esclusione di
coloro che siano stati candidati nelle ultime elezioni comunali
locali.
3. L’assessore
non consigliere partecipa alle sedute del Consiglio, senza diritto
di voto, quando l’oggetto della seduta concerne materia allo steso
delegata o per rispondere alle interrogazioni; partecipa altresì
alle sedute delle commissioni consiliari nell’ipotesi prevista
dall’art. 13, terzo comma, del presente Statuto.
4. Non
possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che
siano tra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti e affini
fino al 2° grado ed il coniuge, i discendenti ed i parenti ed affini
fino al 3° grado del Sindaco e del Segretario Comunale.
5. Agli
Amministratori spetta l’indennità di funzione secondo l’art. 23 C.
5/8 della l. 265/99.
Art.
22 – Elezione del Sindaco e della Giunta
1. Il
Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto
secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del
rispettivo Consiglio.
2. Il
Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco e
ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva
all’elezione.
3. Il
Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata
comunicazione al Consiglio.
4. Nei
casi di dimissione, impedimento permanente, rimozione, decadenza o
decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento
del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino
all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle
predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice
Sindaco.
5. Il
voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o
della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
6. Il
Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di
una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di
sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da meno due quinti dei
consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco,
depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al
Sindaco, agli Assessori e ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore
successive.
7.
La convocazione del Consiglio per la
discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non
oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
8. Il
Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di
competenza.
Art.
23 – Cessazione dalla carica dei singoli assessori. Sostituzione
1.
I singoli assessori cessano dalla
carica nei casi previsti dalla legge.
2. Le
dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco in
forma scritta, il quale deve comunicarle al Consiglio. Le dimissioni
sono irrevocabili.
3. Il
Sindaco può revocare uno o più assessori dandone al Consiglio
comunicazione, validamente motivata con riferimento al rapporto
fiduciario.
4. Alla
sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, deceduti,
rimossi o cessati per altre cause, provvede il Sindaco, con proprio
decreto, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta
successiva alla nomina.
Art.
24 – Funzionamento e deliberazioni
1. La
Giunta è convocata dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne
presiede le sedute.
2. In
caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e
presieduta dal Vice Sindaco.
3. La
Giunta delibera validamente col voto favorevole della maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Le votazioni hanno luogo a scrutinio
segreto nei soli casi indicati dal secondo comma del precedente art.
17.
4. Le
proposte di deliberazione sono presentate al Segretario almeno un
giorno prima della seduta al fine della formulazione dei pareri
previsti dall’art. 53, primo comma l. n. 142/1990.
5. I
processi verbali delle sedute della Giunta sono stesi dal Segretario
secondo i criteri indicati al precedente art. 18; detti verbali sono
sottoscritti da chi presiede la seduta e dal Segretario medesimo.
6. Per
le deliberazioni che comportano modifica o revoca di precedenti
deliberazioni vali quanto previsto dal nono comma del precedente
art. 17.
7. Le
modalità di funzionamento della Giunta, per quanto non disciplinato
dal presente articolo, sono stabilite dalla Giunta medesima.
Capo III
Il Sindaco
Art.
25 – Il Sindaco
1. Il
Sindaco è il capo dell’amministrazione comunale, eletto
democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il
Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell’amministrazione
dell’ente. Sovraintende
all’andamento generale dell’ente, provvede a dare impulso
all’attività degli altri organi comunali e ne
coordina l’attività.
3. Il
Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la
rispondenza dell’attività degli organi del Comune agli atti generali
ed indirizzo approvati dal Consiglio.
4. Il
Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti
dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione
secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto.
Per
l’esercizio di tali funzioni, il Sindaco si avvale degli uffici
comunali.
Prima di
assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al
Consiglio comunale, nella prima riunione dopo l’elezione del
Presidente, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare
lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento
del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”.
5. Distintivo
del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e
del Comune, da portare a tracolla.
Art.
25/bis – Competenze del Sindaco
1. Il
Sindaco convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale e ne
fissa l’ordine del giorno secondo le modalità previste dal
regolamento.
Sovraintende al funzionamento dei
servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di tutti gli
organi comunali.
2. Il
Sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina
regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio
Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, e di pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di intesa con i
responsabili delle amministrazioni interessate gli orari d’apertura
al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di
armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
3. Il
Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
pubbliche interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi
con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico,
ovvero quando a cause di circostanze straordinarie si verifichino
particolari necessità dell’utenza.
4. Il
Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all’eventuale
revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società
ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico,
ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni
normative.
5. Il
Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e
conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici
e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta
specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
6. Il
Sindaco indice i referendum comunali.
Gli atti del Sindaco non diversamente
denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.
7. Il
Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
8. Ove
non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha
la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e
decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell’ente e la
proposizione delle liti.
9. Il
Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o
comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei
mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e
comunque con ogni altro mezzo disponibile.
10.
Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo
Statuto, dai Regolamenti e sovraintende all’espletamento delle
funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al
Comune.
Art.
26 – Vice Sindaco
1. Il
Sindaco individua tra i componenti della Giunta un Vice Sindaco,
dandone notizia al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva
alla elezione.
2. Il
Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento
temporaneo, sospensione dell’esercizio delle funzioni, nonché in
caso di dimissione o decesso del Sindaco, sino alle elezioni del
nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Le funzioni del Vice Sindaco
sono limitate all’ordinaria amministrazione.
3. Quando
il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla
sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano di età
reperibile.
Art.
26/bis – Deleghe
1. Il
Sindaco può delegare al Vice Sindaco e ai singoli Assessori funzioni
ordinate organicamente per gruppi di materia e con delega a firmare
gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro
assegnate.
2. Nel
rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco
uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano gli
Assessori il potere di indirizzo e controllo, con l’esplicita
indicazione che la gestione e la responsabilità del risultato
rimangono attribuite ai dirigenti o al responsabile.
3. Il
Sindaco può notificare o revocare le suddette deleghe ogni volta che
lo impongano ragioni di funzionalità e coordinamento dell’organo
amministrativo.
4.
Le deleghe e le loro eventuali
notificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al
Consiglio e al Prefetto.
Art.
26/ter – Dimissioni del Sindaco
1. Le
dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Vice Sindaco che
provvede a riunire il Consiglio entro il 10° giorno feriale
successivo.
2. Le
dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro
presentazione o dal loro annuncio in Consiglio Comunale, diventano
irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di
Sindaco e agli effetti di cui al II comma dell’art. 37/bis della l.
142/90.
Art.
26/quater – Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi
di astensione
1. Al
Sindaco, al Vice Sindaco agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è
vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze anche a titolo
gratuito, preso il Comune, nonché presso enti, aziende ed
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla
vigilanza dello stesso.
2. E’
fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di
effettuare a favore dell’ente donazioni in denaro beni immobili o
altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I
componenti della Giunta aventi competenza urbanistica, edilizia e
lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività
professionali in materia di edilizia privata e pubblica nell’ambito
del territorio comunale.
4. Tutti
gli amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi dal prendere
parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni
riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al
quarto grado. L’obbligo
di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale,
compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una
correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell’atto e
specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini
fino al quarto grado. Medesimo obbligo di astensione sussiste
inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in
relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli
atti di gestione di propria competenza.
Art.
26/quinquies – Pubblicità delle spese elettorali
1. Ciascun
candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e
ciascuna lista partecipante alle elezioni devono presentare al
Segretario Comunale, al momento del deposito della candidatura e
delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di
sostenere per la campagna elettorale, indicando anche le relative
fonti di finanziamento.
Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale.
2. Entro
venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il Sindaco, i
candidati sindaci nominati consiglieri, i consiglieri comunali e i
rappresentanti delle liste presentano il rendiconto delle spese,
raggruppate per categoria. I rendiconti sono pubblicati all’Albo
Pretorio per la durata di trenta giorni consecutivi e restano
depositati in Comune per la consultazione anche successivamente alla
scadenza del periodo di pubblicazione. Chiunque ha la possibilità di
richiederne copia.
Capo IV
Segretario
Art.
27 – Il Segretario Comunale
1. Il
Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione,
consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell’ente in
ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo
Statuto ed ai regolamenti.
2. Il
Segretario:
- assicura
il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza
organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri
scritti ed orali e, su richiesta, attraverso l’apposizione del visto
in conformità sui singoli atti;
- partecipa
con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del
Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria
fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per
l’esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di
funzionamento degli organi dell’ente;
- sovraintende
allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei
servizi e ne coordina l’attività, secondo le direttive impartite dal
Sindaco. Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà
all’azione amministrativa nei vari settori di attività, il
segretario in particolare definisce, previa consultazione dei
responsabili degli uffici e d’intesa con l’amministrazione, modalità
di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le
conseguenti direttive operative; formula proposta su gestioni
organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al
Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissioni o disfunzioni,
per l’adozione dei conseguenti provvedimenti;
- adotta
provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
3.
Il Sindaco può affidare al segretario
la direzione di singoli settori della struttura organizzativa
dell'ente.
4.
Il Segretario:
- è
capo del personale e ne è responsabile;
-
ha la direzione complessiva della
struttura operativa dell’ente secondo modalità e direttive impartite
dal Sindaco, nel rispetto dell’autonoma responsabilità settoriale
dei responsabili degli uffici e dei servizi.
5. Nel
caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le
attribuzione del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di
organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore,
onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due
soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
6. Oltre
alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto,
possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con
provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a
carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle
esigenze organizzative dell’ente e degli obiettivi programmatici
dell’amministrazione.
7. Il
Segretario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della
struttura, dei servizi e del personale dell’ente.
Art.
27/bis – Il Direttore Generale
1. Il
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può
prevedere il conferimento dell’incarico di direzione della struttura
dell’ente a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al
di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di
tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.
2. Il
regolamento disciplina le modalità di nomina del Direttore, gli
eventuali ulteriori requisiti richiesti in aggiunta a quelli
previsti per i dirigenti esterni le cause di cessazione anticipata
dall’incarico, i criteri per la determinazione del trattamento
economico e quant’altro necessario a disciplinare il rapporto di
lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del
segretario generale, dei dirigenti e, ove istituito, dell’ufficio
per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.
3. Il
Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al
Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l’attuazione degli
obiettivi e del programma dell’amministrazione.
4. Egli
è responsabile dell’andamento complessivo dell’attività gestionale,
dell’efficienza di efficacia dell’azione di governo dell’ente.
A tal fine il direttore:
a) collabora
con l’amministrazione nella predisposizione della relazione
previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e
pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
b) predispone,
d’intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo
di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
c) verifica
nel corso dell’esercizio finanziario, d’intesa con gli organi
preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani
e programmi e proposte le eventuali modifiche ed interrogazioni;
d) sovraintende
alla gestione e coordina l’attività dei dirigenti, attraverso
direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da
adottare comunque nel rispetto delle autonomie prerogative e
competenze dei dirigenti.
e) definisce
i criteri per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta
le relative misure attuative;
f) acquisisce
gli elementi ed esprime il proprio motivato parere ai fini della
valutazione dell’attività dei dirigenti.
5. Entro
quindici giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario il
Direttore Generale relaziona alla Giunta sull’andamento della
gestione dell’anno precedente per ciascun settore di attività
dell’ente.
6. La
Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato
parere, confermando la fiducia al Direttore ed adottando l’eventuale
provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti
soddisfacente.
7. Ove
il Direttore Generale non si nominato, il Sindaco, con proprio
decreto, può attribuire le relative funzioni al Segretario Comunale
per l’intero periodo del mandato amministrativo.
8. Compete
in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione
rapportato alla gravosità dell’incarico.
Titolo III
Uffici e personale
Art.
28 – Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. L’organizzazione
degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di
assunzione del personale, le modalità concorsuali di requisiti di
accesso all’impiego sono disciplinate in uno o più regolamenti, in
conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto
delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il
personale degli enti locali.
2. I
regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla
scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio
Comunale.
3. Sono
esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti
espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione
collettiva nazionale e decentrata.
4. L’organizzazione
degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia
operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a
principi di professionalità e responsabilità.
5. La
struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate,
secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più
ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra
loro omogenee.
6. La
dotazione organica e l’organigramma del personale sono
qualitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di
esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle
disponibilità finanziarie consolidate dall’ente.
7.
Il regolamento sull’ordinamento degli
uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme
per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità
per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei
servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di
revoca dell’incarico.
8. Negli
stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento
dell’attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna
del personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo
di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari
settori di attività dell’ente.
Art.
28/bis – Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
1. Il
Consiglio Comunale determina nell’ambito dei principi stabiliti
dallo Statuto indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta
uniformerà i contenuti del regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi.
2. Nell’esercizio
di tale attribuzione in particolare il Consiglio Comunale provvede a
definire le linee essenziali dell’organizzazione dell’ente nonché i
criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione
delle esigenze operative dei servizi e dell’attuazione del programma
politico-amministrativo.
3. Gli
atti di servizio in materia di personale fanno parte necessariamente
del documento contenente le linee programmatiche
dell’amministrazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio
entro sessanta giorni dal suo insediamento.
4. Nel
corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa
o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di
politica del personale in relazione al divenire delle esigenze
organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie
e dal fabbisogno di personale.
Art. 29 – Incarichi ed indirizzi di
gestione
1. Gli
organi istituzionali dell’ente uniformano la propria attività al
principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità
gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle
proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive
generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione,
indicando la priorità di intervento, i criteri e le modalità per
l’esercizio delle attribuzioni.
2. Il
Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica
e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei
servizi. La direzione
degli uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al
Segretario Comunale o ai Dirigenti e funzionari esterni, in assenza
di professionalità analoghe all’interno dell’ente, con le modalità e
nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
3. Gli
incarichi di direzione degli uffici dei servizi hanno durata
temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del
Sindaco che gli ha conferiti e possono essere anticipatamente
revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’ente.
Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il
funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel
rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
4. Il
Comune può associarsi con altri enti locali per l’esercizio in
comune di funzioni amministrative o per l’espletamento dei servizi,
regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità
di svolgimento, delle attività gestite unitariamente ed i compiti
del personale impiegato.
5. Gli
atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione,
riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.
6. In
caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di
competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati,
il Sindaco assegna ove è possibile un termine per l’adempimento e
dispone ove l’inerzia permanga ulteriormente, l’allocamento al
segretario delle competenze.
E’ in ogni caso fatta salva
l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del
funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del
Sindaco di revocare l’incarico di direzione ove ne ricorrano i
presupposti. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina
le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all’azione
amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel
caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per
inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o
per altra causa.
Titolo IV
Servizi
Art. 30 – Forme di gestione
1. La scelta della forma di gestione
dei servizi pubblici locali effettuata dal Consiglio previa
valutazione comparativa che deve tener conto
dell’oggetto, delle dimensioni, delle caratteristiche e dell’ambito
territoriale ottimale di gestione dei servizi, dell’esigenza di
conseguire la miglior eficienza, produttività ed economicità della
gestione nonché dell’opportunità della gestione associata dei
servizi medesimi mediante consorzio, convenzione od unione con altri
enti pubblici territoriali, o in economia.
I servizi possono essere erogati,
altresì, attraverso società di capitali interamente pubblico o
attraverso società miste, partecipate da Comune e aperte all’apporto
di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e
capacità imprenditoriale.
2. Ai fini della scelta di cui al
precedente comma, il Consiglio può acquisire il parere del revisore
dei conti e di eventuali atti professionisti.
3. Nell’organizzazione
dei servizi devono essere previste idonee forme di tutela degli
utenti nonché strumenti di informazione e di partecipazione dei
medesimi.
Art. 31 – Aziende speciali
1. L’ordinamento
ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dagli
Statuti di dette aziende nonché da regolamenti interni approvati dal
Consiglio Comunale su proposta o, comunque, previo parere dei
consigli di amministrazione delle aziende medesime.
2. Lo
Statuto dell’azienda individua, in particolare, il numero dei
componenti del Consiglio di amministrazione dell’azienda medesima,
gli atti fondamentali soggetti all’approvazione del Consiglio
Comunale e le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, di
vigilanza e di verifica dei risultati della gestione spettanti al
Consiglio Comunale medesimo; lo Statuto prevede altresì un apposito
organo di revisione economico-finanziario nonché forme autonome di
verifica della gestione.
3. Il
presidente e i componenti del Consiglio d’amministrazione sono
nominati dal Sindaco tra coloro che hanno i requisiti per la nomina
a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica
o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate
presso aziende pubbliche e parchi.
4. Non
possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i
membri della Giunta e del Consiglio Comunale e soggetti già
rappresentanti il Comune presso altri Enti, Aziende, Istituzioni,
Società nonché coloro che sono in lite con l’azienda, nonché i
titolari, i soci solidalmente responsabili, di amministratori, e
dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di
imprese esercenti attività coerenti o comunque connesse ai servizi
dell’azienda speciale.
Art. 32 – Istituzioni
1. Per
l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il
Consiglio Comunale può costituire istituzioni dotati di autonomia
gestionale.
2. La
deliberazione di costituzione di una istituzione è corredata del
piano di cui al precedente articolo 31, quinto comma, ed è approvata
con la maggioranza ivi prevista.
3. Il
Consiglio Comunale disciplina, con apposito regolamento, l’assetto
organizzativo delle istituzioni nonché le forme di esercizio dei
poteri di indirizzo, di vigilanza e di verifica dei risultati di
gestione spettanti al Consiglio medesimo.
4. Alla
nomina degli amministratori delle istituzione provvede il Sindaco
sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale tra coloro che
abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e con
provata esperienza di amministrazione.
Titolo V
Ordinamento finanziario
Art. 33 – Demanio e patrimonio
1. Un
funzionario designato dal Sindaco cura, nelle forme e con le
modalità previste dal regolamento di contabilità, la tenuta di
apposito inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili
ed immobili, nonché un elenco, diviso per categorie secondo la
diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli,
carte e scritture relativa al patrimonio ed alla sua
amministrazione.
2. L’acquisto,
la gestione e l’alienazione dei beni patrimoniali e demaniali
avviene nelle forme e con le modalità previste dal regolamento di
cui al precedente comma.
3. I
beni patrimoniali disponibili del Comune sono, di regola, dati in
locazione o in uso.
Art. 34 – Bilancio di previsione e
conto consultivo
1. Il
Consiglio approva il bilancio di previsione ed il conto consultivo
ed i relativi allegati su proposta della Giunta ed in osservanza dei
principi, delle formalità e dei termini previsti dalla legge entro
il 31 dicembre di ciascun anno.
2. La
contabilità comunale è disciplinata da apposito regolamento.
3. Il
bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica,
redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in
maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo
e quella destinata agli investimenti.
Art. 35 – Attività contrattuale
1. L’attività
contrattuale del Comune si svolge nelle forme e con le modalità
previste dagli atti normativi della Comunità economica europea,
dalla legge, del presente Statuto nonché dal regolamento comunale
dei contratti. In caso di contrasto tra la normativa italiana e
quella comunitaria direttamente applicabile nell’ordinamento interno
è data prevalenza a quest’ultima.
Art. 36 – Revisore dei conti
1. Il
revisore dei conti può essere scelto esclusivamente tra coloro che
sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 57 – 2° comma
della legge 8 giugno 1990, n. 142 e che non si trovi in una delle
cause di incompatibilità o di ineleggibilità disciplinate dall’art.
6-quinquies – comma 4° della legge 15 marzo 1991, n. 80 e dell’art.
2399 del Codice Civile.
2. Il
venir meno di uno dei requisiti previsti dal precedente comma
determina la decadenza dell’ufficio di revisore; il Consiglio prende
atto della decadenza a maggioranza assoluta dei consiglieri
presenti.
3. Il
Consiglio procede alla revoca del revisore, con la stessa
maggioranza prevista dal precedente primo comma, in caso di
inadempimento agli obblighi inerenti all’ufficio ove quando
ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sul regolare
funzionamento dell’ufficio medesimo.
4. Il
revisore collabora con il Consiglio nell’esercizio delle funzioni di
indirizzo e do controllo, nelle forme e con le modalità previste
dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento comunale di
contabilità.
5. Il
revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti, documenti e
informazioni in possesso del Comune, utili allo svolgimento dei
compiti affidatigli.
Art. 37 – Controllo interno della
gestione
1. Il
Consiglio nell’istituire e nel disciplinare specifici servizi ovvero
nell’approvare iniziative o programmi specifici può prevedere forme
di controllo della relativa gestione al fine di valutarne
l’economicità, l’efficacia e l’efficienza rispetto agli obbiettivi
politico-amministrativi fissati.
2. Il
suddetto controllo può essere affidato al revisore dei conti ovvero
a professionisti all’uopo incaricati.
3. A
seguito dell’attività di controllo viene presentata al Consiglio,
con scadenza annuale, o, se di durata inferiore, a conclusione
dell’iniziativa o del programma, relazione contenente analisi,
valutazioni e proposte che il Consiglio esamina assumendo esplicite
determinazioni in ordine alla prosecuzione della gestione, con
eventuali miglioramenti o potenziamenti della stessa, ovvero alla
sua interruzione.
Titolo VI
Istituti di partecipazione
Capo I
Pubblicità degli atti e accesso alle
informazioni
Art. 38 – Pubblicità degli atti
1. I
cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un
procedimento amministrativo, hanno diritto di intervenirvi
attivamente tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge
e dai regolamenti comunali e quando in ragione della tutela del
diritto, alla riservatezza della persona.
2. La
rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia
dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di
interessi superindividuali.
3. Il
responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello
stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante
comunicazione personale contenente le indicazioni previste per
legge.
4. Il
regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse
categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti
responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di
individuazione del responsabile del procedimento.
5. I
soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione
di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento
sottrae all’accesso.
Art. 39 – Accesso alle informazioni
1. Il
Comune garantisce l’accesso dei cittadini alle informazioni in suo
possesso offrendo alla libera e permanente consultazione del
pubblico o divulgando nei modi e nelle forme previste dal
regolamento della partecipazione i seguenti atti:
a) gli
elaborati contenenti i rilevamenti demografici, demoscopici,
statistici e di ogni altro genere, le indagini, le ricerche gli
studi relativi alla comunità locale ed al territorio comunale;
b) gli
atti normativi nonché gli atti amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, adottati da altri enti che
interessano il territorio comunale o la comunità locale.
2.
Il regolamento della partecipazione
può prevedere ulteriori forme di accesso alle informazioni in
possesso del Comune.
Capo II
Partecipazione all’amministrazione
locale
Art. 40 – Partecipazione popolare
1. Il
diritto di partecipazione all’amministrazione locale, che si
esercita attraverso gli istituti previsti e disciplinati dai Capi I,
II e III del presente Titolo, spetta ai cittadini singoli od
associati.
2. Al
fine dell’applicazione delle norme contenute nei suddetti capi si
considerano cittadini singoli tutti coloro che risultino iscritti
nel registro dei residenti del Comune. Ai non residenti è comunque
garantito l’accesso agli atti ed alle informazioni.
3. Le
libere associazioni nonché le società cooperative che hanno sede ad
Ossona, non perseguano scopo di lucro ed abbiano lo scopo sociale
della partecipazione ovvero scopi sociali che comunque attengano od
interessino aspetti della vita comunitaria o politica affidati alla
competenza comunale, hanno diritto di partecipare
all’amministrazione locale a condizione che facciano pervenire al
Comune l’atto costitutivo e lo Statuto, l’elenco degli associati con
indicazione del legale rappresentante pro tempore, il bilancio
annuale, l’elenco delle iniziative e delle attività svolte nell’anno
e che provvedano poi ad inviare le variazioni e gli aggiornamenti
dei suddetti atti nonché i bilanci annuali.
4. Il
Comune tiene un repertorio delle libere associazioni nei modi e
nelle riforme previsti dal regolamento della partecipazione che può
individuare anche le libere associazioni sulle quali non incombe
l’onere della registrazione. Una copia del repertorio è tenuta a
disposizione del pubblico.
Art. 41 – Valorizzazione delle
associazioni
1. Il
Comune, al fine di valorizzare le libere associazioni repertoriate,
assume tutte le possibili iniziative per diffondere, tra i
cittadini, la conoscenza delle attività svolge dalle associazioni
stesse e per sostenere dette attività, anche mediante l’erogazione
di eventuali contributi. L’erogazione dei contributi avviene sempre
con indicazione della specifica finalità per cui gli stessi debbono
essere utilizzati e con obbligo di rendiconto scritto.
2. Il
Comune è impegnato a sostenere, in particolare, le libere
associazioni che operino nei settori della promozione e della
sicurezza sociale, dell’assistenza, della diffusione della pratica
sportiva e della cultura, della formazione dei giovani.
3. Il
Comune, ove intenda istituire servizi od assumere iniziative nei
settori di cui al precedente comma affidando la gestione a terzi, è
impegnato a consultare le libere associazioni repertoriate operanti
nei settori medesimi nonché, a parità di condizioni e
compatibilmente con il carattere delle specifiche attività ad
affidare, preferibilmente, la gestione dei servizi e l’attuazione
delle iniziative mediante concessione od incarico alle libere
associazioni repertoriate, in specie a quelle del volontariato.
4. L’accesso
alle strutture, agli impianti ed ai servizi comunali è garantito,
con preferenza su altri richiedenti, alle libere associazioni e, tra
essi, in particolare a quelle del volontariato.
5. Le
libere associazioni costituiscono soggetti privilegiati per le
consultazioni disposte dagli organi del Comune. Il regolamento della
partecipazione prevede e disciplina forme di consultazione
contestuale di più associazioni, anche al fine di favorire
l’incontro ed il confronto tra le associazioni medesime.
Art. 42 – Organismi di partecipazione
1.
Il Comune promuove la costituzione di
organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione
locale. Detti organismi possono essere costituiti con riferimento a
specifiche iniziative di livello comunale, in vista
dell’acquisizione permanente di particolari conoscenze ed elementi
di valutazione in ordine a materie di competenza comunale ovvero in
vista della realizzazione di un permanente collegamento con
particolari categorie sociali o con soggetti caratterizzati da una
medesima condizione.
2. Gli
organismi di partecipazione possono avere funzione istruttoria o
conoscitiva, consultiva o propositiva.
3. Gli
organismi di partecipazione sono costituiti dal Consiglio con il
voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La
deliberazione di costituzione di un organismo di partecipazione
definisce:
a) gli
scopi ed i poteri del costituendo organismo;
b) i
requisiti soggettivi e le modalità di nomina o di elezione dei
componenti dell’organismo nonché le eventuali cause di
ineleggibilità o di incompatibilità;
c)
le eventuali risorse finanziarie
destinate all’organismo;
d) le
forme di controllo dell’attività dell’organismo.
Art. 43 – Istanze
1.
I
cittadini, singoli od associati, possono presentare istanze
riguardanti materie di competenza comunale e volte ad ottenere
l’adozione di specifici provvedimenti per la tutela di interessi
collettivi della comunità locale.
2. L’istanza
è diretta al Sindaco, deve avere forma scritta e può essere
presentata anche da un solo cittadino o dal rappresentante legale di
almeno una delle libere associazioni repertoriate. L’istanza deve
indicare il firmatario al quale dovrà essere indirizzata ogni
comunicazione o richiesta relative all’istanza.
3. Se
il provvedimento richiesto è di competenza del Consiglio, l’istanza
è esaminata, istruita e valutata da apposita commissione consiliare,
la quale decide se dare ad essa ulteriore corso e quindi tradurla in
formale proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del
Consiglio. Se il provvedimento richiesto è di competenza della
Giunta, il Sindaco o l’assessore competente per materia esamina,
istruisce e valuta l’istanza e decide se dare ad essa ulteriore
corso e quindi tradurla in formale proposta di deliberazione da
sottoporre all’approvazione della Giunta. Se il provvedimento
richiesto è di competenza del Sindaco, questi provvede agli
incombenti di cui sopra.
4. Il
Sindaco comunica per iscritto l’esito dell’istanza al firmatario
all’uopo indicato entro sessanta giorni dalla presentazione
dell’istanza medesima; nel caso di esito negativo dell’istanza, la
relativa comunicazione deve essere adeguatamente motivata.
Art. 44 – Petizione
1. I
cittadini, singoli od associati, possono presentare petizione
riguardanti materie di competenza comunale e volte a promuovere
l’iniziativa o l’intervento dei competenti organi comunali su
questioni che interessano la comunità locale.
2. La
presentazione e l’esame della petizione nonché la comunicazione
dell’esito della stessa sono disciplinate, rispettivamente, dal
secondo, terzo e quarto comma del precedente art. 43.
Art. 45 – Proposte
1. I
cittadini, singoli od associati, per la tutela di interessi
collettivi della comunità locale, possono presentare proposte di
deliberazione riguardanti materie di competenza del Consiglio o
della Giunta nonché proposte di provvedimenti di competenza del
Sindaco per la sola materia della disciplina del traffico e della
viabilità.
2. Le
proposte di deliberazione e di provvedimenti debbono essere
sottoscritti da almeno trecento cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune. Le proposte devono contenere l’indicazione
del firmatario al quale dovrà essere indirizzata ogni comunicazione
o richiesta e devono essere corredate dagli eventuali allegati e di
tutti i documenti necessari al loro esame che non siano già in
possesso degli uffici comunali.
3. Le
proposte di deliberazione e di provvedimenti sono presentate al
Segretario che ne cura la trasmissione al Sindaco il quale provvede,
se competente, o altrimenti, dispone il loro inserimento nell’ordine
del giorno delle sedute del Consiglio o della Giunta.
4. Per
la comunicazione dell’esito della proposta si osserva la
disposizione di cui al quarto comma del precedente art. 43.
Art. 46 – Condizioni di ammissibilità
di istanze, petizioni e proposte
1. Le
istanze, le petizioni e le proposte possono riguardare
esclusivamente materie di competenza comunale, ad esclusione di
quelle elencate al quarto comma del successivo art. 48.
2. Nessuna
istanza, petizione o proposta può essere esaminata ove la stessa
pervenga nei centottanta giorni successivi alla presentazione di
altra istanza, petizione o proposta avente medesimo oggetto.
Capo III
Consultazioni e referendum
Art. 47 – Consultazioni
1. In
vista dell’adozione di deliberazioni o di regolamenti, il Consiglio
o la Giunta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, possono
disporre consultazioni al fine di acquisire una più approfondita
conoscenza degli elementi dai quali ritengano di non poter
prescindere.
2. Le
consultazioni possono consistere nell’audizione di rappresentanti di
associazioni ed enti repertoriati, di associazioni di categoria o di
sindacati, gli ordini professionali ed in genere di gruppi di
cittadini ovvero nella richiesta ai predetti soggetti di pareri o
relazioni. Le consultazioni possono altresì consistere, ove si renda
necessario interpellare collettività non organizzate o campioni di
cittadini, in indagine od inchieste di carattere demoscopico.
3. Del
risultato delle consultazioni si dà conto nel testo della proposta
di deliberazione nel quale vanno altresì illustrate le ragioni per
cui l’organo che ha proceduto alla consultazione condivide o
disattende il suddetto risultato.
Art. 48 – Referendum comunali
1. Nelle
materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle
attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al
personale ed all’organizzazione degli uffici e dei servizi, alle
nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum
consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della
popolazione o referendum per l’abrogazione in tutto o in parte di
provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di
pianificazione, già adottati dal Consiglio.
2. Non
sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e
comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3. I
referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su
iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno
due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno il 15% dei
cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento
dell’inizio della raccolta delle firme.
4. Il
Segretario Comunale decide sulla ammissibilità della richiesta
referendaria.
5. Il
Segretario Comunale può essere chiamato anche ad esprimersi in via
preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull’attinenza degli
stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria,
senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza
di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme
regolamentari.
6. Le
consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta
ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile e il 15 giugno o tra
il 15 settembre ed il 15 novembre. I referendum possono aver luogo
anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione
delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.
7. Il
referendum è valido se partecipa almeno la metà dei cittadini aventi
diritto al voto. Si intende approvata la risposta che abbia
conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
8. Nei
referendum abrogativi, l’approvazione della proposta referendaria
determina la caducazione dell’atto o delle parti di esso sottoposte
a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo
dalla proclamazione dell’esito di voto. Entro tale data il Consiglio
Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari
per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente
adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in
conformità all’orientamento scaturito dalla consultazione.
9. Nei
referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro
mesi dalla proclamazione dell’esito della consultazione le
determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse
dagli elettori.
10.
Il mancato recepimento delle
indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivata ed
adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
11.
Le norme dello Statuto comunale
possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo,
onde acquisire l’orientamento dei cittadini sulle proposte di
modifica od integrazione. Le
modalità di presentazione dei requisiti referendari e di raccolta
delle firme, le procedure ed i termini per l’indicazione della
consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi
dello Statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la
partecipazione.
Capo IV
Partecipazioni ai procedimenti
amministrativi
Art. 49 – Avvio del procedimento
1. I
procedimenti amministrativi destinati a concludersi con atti, di
organi collegiali e monocratici, aventi carattere provvedimentale
sono iscritti in apposito registro. Copie del registro è tenuta a
disposizione del pubblico nei modi previsti dal regolamento della
partecipazione, che disciplina altresì i termini di iscrizione e la
formazione nonché la tenuta del registro.
2. Contestualmente
all’iscrizione nel registro, il responsabile del procedimento
individuato a norma del regolamento della partecipazione dà, con
atto scritto inviato a mezzo di raccomandata o notificato, notizia
all’interessato dell’avvio del procedimento, segnalando, oltre
all’oggetto ed al responsabile del procedimento, il giorno della
settimana e l’orario in cui l’interessato o la persona dello stesso
incaricata per iscritto può accedere all’ufficio per prendere
visione degli atti ed ottenere informazioni sullo stato del
procedimento; con la comunicazione è altresì fissato il termine
entro il quale l’interessato può presentare eventuali memorie
scritte o documenti.
3. Per
i procedimenti il cui avvio sia determinato dalla domanda
dell’interessato o, comunque, da atti dallo stesso predisposti o
presentati, la comunicazione indica soltanto il responsabile del
procedimento nonché i giorni e l’orario in cui l’interessato può
prendere visione di eventuali atti dallo stesso non conosciuti
nonché ottenere informazioni sullo stato del procedimento.
4. Ai
fini dell’applicazione del presente articolo e dei successivi
attinenti alla partecipazione ai procedimenti, per interessato si
intende il soggetto nei confronti del quale il provvedimento finale
è destinato a produrre effetti diretti o che per legge deve
intervenire nel procedimento ovvero le cui posizioni di diritto
soggettivo possono subire pregiudizio diretto dal provvedimento
finale. Detto soggetto è individuato dal responsabile del
procedimento, tenendo conto delle disposizioni di legge e di
regolamento vigenti, degli atti in possesso del Comune nonché delle
risultanze di pubblici registri.
5. Il
regolamento della partecipazione individua ulteriori o diverse forme
di comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento,
qualora la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa ovvero venga a pregiudicare esigenze di
celerità del procedimento.
Art. 50 – Intervento nel procedimento
1. Gli
interessati partecipano ad ogni procedimento amministrativo relativo
all’adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche
soggettive.
2. L’interessato
può prendere visione degli atti e presentare memorie scritte e
documenti che il Comune ha l’obbligo di valutare ove siano
pertinenti all’oggetto del procedimento e pervengano
tempestivamente.
3. Le
libere associazioni anche non repertoriate hanno facoltà di
intervenire nei procedimenti, presentando memorie scritte e
documenti, a condizione che diano adeguata dimostrazione del danno
che dal provvedimento potrebbe derivare agli interessi pubblici e
collettivi che detti soggetti intendono tutelare.
4. La
presentazione delle memorie o dei documenti di cui sopra determina
l’interruzione del termine eventualmente posto le norme di legge o
di regolamento per l’adozione del provvedimento finale.
Art. 51 – Conclusione del procedimento
1. Il
provvedimento finale, la cui motivazione deve dare conto dell’esame
e della valutazione degli elementi forniti dagli interessati, è
comunicato, in forma scritta ed a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o mediante notificazione, a tutti i soggetti
intervenuti nel procedimento.
Art. 52 – Accordi sostitutivi dei
provvedimenti
1. Ove
gli interessati ed i soggetti intervenuti nel procedimento formulino
specifiche e puntuali proposte in ordine alla disciplina sostanziale
della materia e del rapporto oggetto del procedimento, il Comune, al
fine di dare più conveniente ed efficace tutela all’interesse
pubblico perseguito e senza pregiudizio dei diritti soggettivi di
terzi, può concludere il procedimento con un accordo sostitutivo del
provvedimento, accordo al quale si applicano le disposizioni del
secondo, del terzo, del quarto e del quinto comma dell’art. 11, l.
n. 241/1990.
Art. 53 – Procedimenti per i quali è
esclusa la partecipazione
1. Le
disposizioni di cui al presente capo non si applicano:
a) al
procedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli disciplinari, per i
quali la partecipazione dell’interessato si esprime nei casi, nei
modi e nei termini previsti dalle rispettive norme speciali;
b) ai
procedimenti destinati a concludersi con atti non provvedimentali,
quali quelli che costituiscono espressioni di funzioni consultive,
di proposta e testificativa;
c) ai
procedimenti destinati a concludersi con atti costituenti
espressione dell’autonomia privata del Comune;
d) ai
procedimenti diretti all’emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e
tributari, per i quali restano ferme le norme speciali che ne
regolano la formazione;
e) ai
procedimenti diretti all’emanazione di provvedimenti cautelari;
f) ai
procedimenti per i quali il Sindaco dichiari motivatamente, su
proposta del responsabile del procedimento, che l’intervento
dell’interessato può pregiudicare l’efficacia od il risultato
dell’azione amministrativa ovvero particolari esigenze di celerità
dell’azione stessa.
Titolo VII
Funzione normativa – disposizioni
finali
Art. 54 – Statuto
1. Lo
Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad
esso dovranno uniformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo
Statuto è adottato dal Consiglio comunale con le maggioranze e le
procedure stabilite dalla legge.
3. Le
modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di
consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con
votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva
finale.
4.
Le modifiche di iniziativa consiliare
devono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri
assegnati.
5.
Lo Statuto entra in vigore decorsi i
trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio successiva
all’esame dell’organo di controllo.
6. Lo
Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso
la sede comunale.
7. Nessuna
iniziativa per la revisione dello Statuto può essere presa se non
sia di trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore del presente
Statuto o dall’ultima modifica dello stesso.
8.
Una proposta di revisione dello
Statuto non approvata dal Consiglio Comunale non può essere
rinnovata prima di un anno dalla reiezione.
Art. 55- Regolamenti
1. Il
Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il
Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi
fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. I
regolamenti de cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche
soggettive possono essere sottoposte a forme di consultazione
popolare.
4.
I regolamenti relativi alla disciplina
dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le
relative norme di attuazione ed in genere tutti i regolamenti
soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore,
se non espressamente previsto dalla legge, al compimento di un
periodo di deposito presso la segreterie comunale della durata di
dieci giorni, da effettuare successivamente all’esecutività delle
relative deliberazioni di approvazione.
5. Del
deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale
affissione di avviso all’Albo Pretorio.
6. I
regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso
idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti
e gli aspetti significativi.
Art. 56 – Disposizioni finali
1. Il Comune adegua tutti i
regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro sei mesi dalla sua
entrata in vigore.